Italian Court dismisses appeal as generic and fails to confront specific sentencing reasoning of lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing for a different evaluation of evidence and sentencing factors. The court rejected these claims because the arguments were too general and did not specifically address the reasoning of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic arguments seeking a different factual reconstruction or evidence evaluation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOSTA MATTIA nato a MADDALONI il 10/02/1984 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29191/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73- 80 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove a carico, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4 e ss.), e, dall'altra perché, quanto al primo, volto a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 202