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Ordinanza — n. 14480/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic, rejecting lack of punishability claim due to insufficient specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability based on the minor nature of the crime, but the court found the arguments generic and merely repeated those already rejected by the lower court. Consequently, the specific factual basis required to challenge the lower court's reasoning was absent, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide specific arguments contrasting with the lower court's reasoning, as the appellant has merely reiterated previously examined points without new substance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of punishability particular minor nature reiteration of arguments procedural costs Cassa delle ammende aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRIANO CARMELO nato a CATANIA il 27/07/1990 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29133/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023