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Ordinanza — n. 14474/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments failing to address specific sentencing reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14474/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marzo Cristiano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, but failed to provide specific facts addressing the lower court's reasoning. The court rejected the appeal because the arguments were merely a repetition of those already examined and rejected by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 c.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically address the reasons given by the court of first instance in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments mitigating circumstance criminal procedure reiteration of arguments imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
29098/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 364, n. 1, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZO CRISTIANO (CUI 05153ZI) nato a ROMA il 06/10/1998 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29098/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., pag. 3), essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.