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Ordinanza — n. 14469/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative, rejecting new arguments on sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14469/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ruci Sokol inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments generic and merely repetitive of those already correctly evaluated in the lower court's judgment. Consequently, no new facts or legal grounds were accepted to challenge the original conviction for tax evasion.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reiterative of arguments already correctly evaluated, failing to introduce new elements that objectively contrast with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments reiterative submissions tax evasion conviction mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
29063/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCI SOKOL ( CUI 04F4000 ) nato il 25/05/1986 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29063/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 62, n. 4, cod. pen.;

Ritenuti i motivi inammissibili, perché generici e meramente reiterativi di argomentazioni già correttamente valutate, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2023