Italian court dismisses criminal appeal as generic and lacks specific factual arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Spampinato inadmissible due to a lack of specific motivation. The appellant argued against the conviction for theft and embezzlement but failed to provide concrete arguments regarding the sentencing. The court ruled that the appeal was too generic and abstract, lacking any specific connection to the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal must be specific and concrete; generic or abstract arguments without specific reference to the contested decision's reasoning result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO DANIELE nato a PALERMO il 20/05/1990 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SPAMPINATO DANIELE per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 7 ottobre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a denunciare il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato e di determinazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente