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Ordinanza — n. 13864/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because penalty reduction request bypasses appellate jurisdiction and administrative sanctions are independent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13864/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request for penalty reduction without administrative sanction reduction falls outside the appellate court's jurisdiction. The appellant argued for a reduction in the criminal sentence imposed for traffic offenses, while the lower court had already partially reformulated the penalty. The court ruled that such requests must be handled by the first-instance judge and that administrative sanctions like license suspension are determined independently of criminal penalties.

Regesto Legislator

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Art. 186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285; Art. 222 cod. strada; Requests for penalty reduction not accompanied by administrative sanction reduction are inadmissible before the appellate court as they must be addressed to the first-instance judge, and administrative sanctions are determined autonomously from criminal penalties.

Parole chiave

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penalty reduction inadmissibility appellate jurisdiction limits administrative sanction autonomy traffic offense penalties Cassation appeal dismissal accusa penale responsabilità penale dei minori pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285
Art. 222 cod. strada
1994, Etzi, Rv.19641.4), in quanto tale inammissibile; considerato, in ogni caso, che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod.
Art. 133 cod. proc. pen.
strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art.
Art. 218, comma 2, cod. strada
pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod.
Corte cost. n. 186/2000
280393 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
art. 133 cod. proc. pen
strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier
Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti
255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep.
Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, Etzi
Sez. 4, n.4740 del 18/11/2020
strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis, Sez. 4, n.4740 del 18/11/2020, dep.2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUROVICH FRANCO nato a PISTOIA il 09/09/1976 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;7\ t#, Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Curovich Franco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato riducendo la pena la pronuncia resa il 28 giugno 2021 dal Tribunale di Pistoia di condanna per il reato di cui all'art.186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Montecatini Terme il 4 ottobre 2018; considerato che il ricorso concerne istanza (riduzione della pena non accompagnata da riduzione della sanzione amministrativa accessoria) non sottoposta al giudice di appello (Sez. 5„ n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641.4), in quanto tale inammissibile; considerato, in ogni caso, che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis, Sez. 4, n.4740 del 18/11/2020, dep.2021, Rv. 280393 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa