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Ordinanza — n. 13451/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of factual and legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, a defendant convicted under Article 337 of the Penal Code, argued against the lower court's judgment but failed to provide substantive reasons. The court rejected the appeal because the submitted grounds were entirely devoid of factual and legal support for the defense requests.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds deduced are entirely devoid of factual and legal reasons supporting the defensive requests.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of grounds Article 337 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende corrispondenza con il difensore violenza o minaccia contro le autorità verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRAB JALAL nato il 14/05/2002 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto del tutto privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/