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Ordinanza — n. 13436/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic sentencing arguments regarding mitigation of punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and did not challenge the substantive judgment. The appellant argued against the sentencing treatment, which the lower court had decided based on the defendant's prior criminal record and the specific circumstances of the lemon theft. The court ruled that since the first-instance judgment provided exhaustive and logical reasoning for denying statutory mitigation, the sentencing issue remained within the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Sentencing arguments are inadmissible in cassation if they are generic and the first-instance judgment contains exhaustive and logical reasoning for the denial of statutory mitigation.

Parole chiave

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evasion of law mitigation of punishment prior criminal record generic grounds cassation admissibility aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 62 -bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRA FABIO SALVATORE nato a MARSALA il 21/06/1978 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Fabio Salvatore Di Pietra; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.

Le censure proposte investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen., denegate valorizzando i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato che la Corte di merito ha escluso potessero ritenersi atternuanti dai motivi a delinquere (poiché l'imputato si era allontanato per rivendere dei limoni dei quali si era illecitamente appropriato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l