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Ordinanza — n. 13166/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual support against credibility assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13166/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the credibility assessment of the offended party, but the court found the grounds generic and lacking specific factual details regarding intercepted communications or documents. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments failed to provide a precise indication of facts to challenge the complete and reasoned credibility evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a credibility assessment is inadmissible if it is generic and lacks specific factual indications supporting the criticism of the lower court's evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeal credibility assessment generic grounds lack of specific facts procedural costs modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLAUTO FRANCA nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/01/1955 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA,

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa oltre ad essere reiterativo, risulta generico nella misura in cui censura singoli aspetti relativi alla scarsa portata degli elementi di riscontro (intercettazioni e materiale documentale), in difetto di puntuale indicazione dei dati fattuali a sostegno della censura (come per la diversità del procedimento in cui sono state eseguite le intercettazioni) ed a fronte di una motivazione compiuta e completa che ha considerato tutti i dati di apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa; ritenuto che il secondo motivo, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato considerati i limiti edittali previsti per il reato aggravato così come contestato e ritenuto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.