Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint consisted of mere factual grievances regarding the lower court's finding of criminal responsibility. The appellant argued that the defendant provided moral support and used a forged ID to facilitate illegal credit card withdrawals, yet the appellate court had already rejected these factual assertions. The court ruled that such arguments do not constitute a valid legal objection in a jurisdictional proceeding and must be dismissed as mere complaints.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based solely on factual grievances already rejected by the appellate court are inadmissible as they lack legal merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARTORI GIUSEPPE GINO nato il 15/04/1961 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro già disattese dalla Corte di appello (pag.
11) affermando la responsabilità dell'imputato per l'illecita utilizzazione delle carte di credito sottratte e per la contraffazione del documento di identità, in quanto il ricorrente aveva fornito un supporto morale e concreto nell'attività illecita, presenziando in tutte le occasioni durante i prelievi abusivi, e consapevolmente utilizzando in uno degli episodi il documento contraffatto per portare a esito positivo l'abusivo prelievo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigli e estensore Il Presidente