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Ordinanza — n. 12909/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for counterfeiting notes and generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12909/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to absorb one count into another and deny generic mitigating circumstances. The appellant argued for a gross error in applying criminal law regarding the falsification of banknotes and the lack of mitigating factors, but the court found the lower court's reasoning logically sound and sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 49 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the court of appeal provides a motivation immune from logical defects regarding the configuration of the crime and the denial of mitigating circumstances, as it is not required to consider all favorable or unfavorable elements deduced by the parties.

Parole chiave

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counterfeiting banknotes generic mitigating circumstances inadmissible appeal absorption of counts Corte di Cassazione messa in circolazione di monete false inchiesta per falsità atti reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 49 cod. pen.
Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla mancata configurazione dell'ipotesi ex art. 49 cod. pen. (cd.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 49 cod. pen
Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla mancata configurazione dell'ipotesi ex art. 49 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIO MASSIMILIANO nato a BOLOGNA il 28/12/1974 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; n Rilevato che Boccio Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 febbraio 2023 che, in parziale riforma della pronunzia emessa dal Tribunale di Rimini, ha assorbito con rideterminazione di pena il capo B) in quello di cui al capo A), confermando per il resto la condanna per il reato di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla mancata configurazione dell'ipotesi ex art. 49 cod. pen. (cd. falso grossolano) - è manifestamente infondato avendo al riguardo la Corte fornito sul fatto una motivazione immune da vizi logici, (p.

3) evidenziando che "[..]non può escludersi la punibilità della condotta per inidoneità dell'azione, atteso che il Boccio è riuscito in più occasioni ad utilizzare le banconote falsificate ingannando il cambiamonete automatico e spendendo poi al banco le banconote vere[..]." Rilevato che il secondo e ultimo motivo - con cui l'imputato denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -è manifestamente infondato in presenza (pag. 3 laddove si valorizzano i precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Co