Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints regarding the lower court's reasoning. The appellant argued that the conviction for theft of use was flawed due to a lack of qualification under Article 626 of the Penal Code. The court rejected this, noting that the Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own logic for that of the trial court when the reasoning is logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine the factual correctness of a judgment or substitute its own evaluation of evidence for that of the court of first instance and appeal, rejecting appeals based merely on factual disagreements or logical flaws in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI ZIED (CUI: 050DTMX) nato il 15/07/1983 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 42200-2023 Rilevato che Hammami Zied ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal GUP del Tribunale di Grosseto in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la condanna per il delitto ex artt. 624, 625 comma 1 n.2 cod. pen. e per quello tentato ex art. 628 comma 2 cod. pen., rideterminando l'entità della pena con la diminuente di cui all'art 422 cod. proc. pen.;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, denunciando il vizio di motivazione per la mancata qualificazione della condotta di cui al capo 1) in termini di furto d'uso ex art. 626 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e tendente a una non consentita rivalutazione delle prove, non illogicamente valutate dal giudice di merito: è nota la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). È, invero, necessario in questa sede dare atto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.
3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, anche dando conto della ritenuta inattendibilità della versione difensiva in quanto del tutto sprovvisto di riscontro e illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos