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Sentenza — n. 12605/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite only admissible grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12605/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared four cassation appeals inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellants raised issues regarding the classification of the crime and the application of general mitigating circumstances, which the court found did not fall within the limited scope of admissible grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 143, comma 2-bis c.p.p.: Cassation appeals against sentencing judgments are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general substantive errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility limited grounds for appeal procedural law reform sentencing judgment review general mitigating circumstances impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
art. 444 cod. proc. pen
Giardinaro Umberto, Belfiore Giuseppina, Mascali Antonino e IPulvirenti Giuseppe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIARDINARO UMBERTO nato a CATANIA il 30/11/1993 BELFIORE GIUSEPPINA nato a CATANIA il 22/11/1967 MASCALI ANTONINO nato a CATANIA il 05/05/1997 PULVIRENTI GIUSEPPE nato a CATANIA il 19/07/1977 avverso la sentenza del 24/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Giardinaro Umberto, Belfiore Giuseppina, Mascali Antonino e IPulvirenti Giuseppe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, originariamente contestato con l'aggravante della ingente quantità ( art.80 DPR 309/1990).

Gli esponenti Mascali e Giardinaro deducono vizio di violazione di legge con riferimento alla sussumibilità del reato contestato nella ipotesi lieve di cui al V corna dell'art. 73 DPR 309/1990, Pulvirenti e Belfiore lamentano vizio di motivazione cori riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il Mascali ha depositato motivi aggiunti cori i quali lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art, 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare i vizi lamentati non rientrano tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione. Relativamente ai motivi aggiunti del Mascali è agevole rilevare che l'aggravante di cui all'art. 80 è stata pacificamente esclusa, come sl ricava chiaramente dal calcolo della pena riportato nella sentenza impugnata.

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'a somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna iii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Ilonsigliere estens