Cassation appeal against penalty on request dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the sentence of penalty on request inadmissible. The appellant argued for a lack of motivation regarding acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held this falls outside permitted grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences of penalty on request are limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, and legality of the penalty, excluding complaints about the lack of motivation on acquittal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/11/1998 avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle partii j udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Riccio Giuseppe avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consig 1 / e tensore