Cassation court dismisses appeals against criminal conviction for drug trafficking due to lack of evidence and waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared both appeals inadmissible, ruling Simula Simone's arguments regarding the lack of proof for drug quantity were manifestly unfounded given the video evidence and logical inference from the defendants' actions. Nurra Andrea's appeal was rejected because he had personally waived his right to appeal to the Cassation Court on February 12, 2024. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant has personally waived the right to appeal, or when the grounds raised regarding the sufficiency of evidence and the logic of the lower court's motivation are manifestly unfounded in light of the video recordings and circumstantial evidence establishing the criminal facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NURRA ANDREA nato a SASSARI il 05/06/1985 SIMULA SIMONE nato a SASSARI il 30/09/1983 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; ›)\ Ritenuto che il ricorso di Simula Simone, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 43,44, 45) e segnatamente la correttezza della motivazione in assenza di prova della natura e quantità dello stupefacente ceduto è manifestamente infondato.
L'affermazione della responsabilità penale, oggetto di doppio conforme accertamento, si basa su un compendio probatorio costituito da attività di video ripresa dei luoghi (taverna ove sono avvenuti i fatti) e le intercettazioni ambientali da cui i giudici del merito hanno tratto la dimostrazione delle cessioni di modiche quantità della sostanza stupefacente tipo cocaina a Dore Giuseppina, Pisanu Giuseppe, Saba Pietro e altri, come indicato nei capi di imputazione in ragione della video registrazione delle condotta posta in essere dal Simula che poggiava, in tutti casi, lo stupefacente sul tavolo, lo inalava con gli altri avventori, ne cedeva una parte ad altri, da cui la prova logica della natura e qualità desunta dalle modalità del fatto.
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica da cui consegue la manifesta infondatezza dei motivi denunciati rilevando, quanto al motivo sub C) la non pertinenza al richiamo alla necessità di prova tramite perizia dello stupefacente oggetto di cessione. Rilevato che il ricorso di Nurra Andrea è inammissibile per rinuncia al ricorso per cassazione effettuata personalmente in data 12/02/2024. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigl ensor