Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to insufficient factual reasoning in first instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Kuqi Genci's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first-instance judge's refusal of generic mitigating circumstances was legally sound because it provided a sufficient reference to decisive elements, specifically the defendant's confession and prior criminal record. Since the lower court's factual assessment regarding the absence of positive factors was non-contradictory and aligned with Article 133 of the Penal Code, the cassation court upheld the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In appeals concerning generic mitigating circumstances, the court of first instance need only provide a congruent reference to the decisive elements considered, and its factual judgment is unassailable in terms of legality if non-contradictory and explanatory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUQI GENCI nato 11 12/01/1984 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Kuqi Genci, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie laddove la corte territoriale ha escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dell'assenza di elementi positivi in presenza di una confessione resa a fronte di una quadro evidente di prova della responsabilità e del precedente penale che fonda anche la recidiva.
Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarate inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consi4li -rziestensore Il Presidente