Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of personal signature required by new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it lacked the mandatory personal signature of the accused, a requirement established by the 2017 legislative reform. The appellant argued for the admissibility of his request based on previous legal frameworks, but the Court noted that the new law eliminated the possibility of personal filing for appeals. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017: The legislative reform eliminating the personal right to file cassation appeals renders such appeals inadmissible if not signed personally by the accused, as the exclusion of personal defense in this context does not limit defensive faculties.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 14/09/1984 avverso l'ordinanza del 09/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; I Motivi della decisione Salvatore Altieri ricorre per la cassazione del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze il 9-10 febbraio 2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dallo stesso. Il ricorrente si affida a due motivi con cui censura, rispettivamente, violazione di legge (art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e vizio di motivazione, in quanto, a suo avviso, sussisterebbero i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Chiede, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso è inammissibile, poichè a sola firma dell'imputato avverso sentenza adottata successivamente all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, rincipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. Ed è appena il caso di rammentare che le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente, ad avviso del Collegio - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».
La declaratoria di inammissibilità va pronunciata «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50). Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de