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Ordinanza — n. 12083/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility of conditional sentence suspension revocation due to procedural timing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Stefano Bertucci's appeal inadmissible regarding the revocation of his conditional sentence suspension. Bertucci argued for a substitute penalty, but the court found the request untimely as the statutory thirty-day window had expired. Consequently, the appeal was rejected, and Bertucci was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.r.; Art. 95 d.lgs. 150/2022: Requests for substitute penalties must be filed within thirty days of the judgment's finality; appeals filed after this period are inadmissible.

Parole chiave

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conditional sentence suspension substitute penalty request procedural time limit inadmissible appeal Cassa delle ammende motivi di cassazione esame nel merito motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis c.p.r.
Art. 95 d.lgs. 150/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTUCCI STEFANO nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA il 09/06/1980 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Stefano Bertucci e la ordinanza impugnata. Considerato che il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia, ha correttamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'odierno ricorrente con le sentenze del Tribunale di Modena pronunciate il 25 giugno 2012 (irrevocabile il 25 ottobre 2015) ed il 19 novembre 2012 (irrevocabile il 31 luglio 2016), avendo egli commesso il delitto ex art.216 I. fall. in data 13 marzo 2017 e, quindi, entro i cinque anni dalla irrevocabilità delle due sentenze sopra indicate;

Rilevato, che l'unico motivo del ricorso è manifestamente infondato poiché la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva è riservata, come espressamente indicato dall'art.545-bis del codice di rito, alla fase della cognizione; inoltre, la norma transitoria di cui all'art.95 del d.lgs. 150/2022 consente di presentare l'istanza di pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza di condanna, termine già ampiamente decorso nel caso in esame; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo