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Ordinanza — n. 11866/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's prior waiver of the right to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11866/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant had previously waived his right to appeal on November 2, 2023. Manolo Navatti, convicted under Article 73 of the Italian Criminal Code, filed a new petition challenging the lack of recognition for minor circumstances. The court ruled that the waiver rendered the subsequent appeal void, resulting in a dismissal and an order for the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: A prior waiver of the right to appeal by the accused renders any subsequent criminal appeal inadmissible, thereby depriving the court of jurisdiction to examine the merits of the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of appeal rights Cassazione ordinanza Art. 73 DPR 309/1990 procedural waiver effect perizia medica superata trattamento ambulatoriale eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVATTI MANOLO nato a ROMA il 04/10/1992 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Manolo Navatti ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con motivo unico di ricorso, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui al comma quinto, dell'art. 73, d.P.R.309/1990. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 02/11/2023, l'imputato vi ha rinunciato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente