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Ordinanza — n. 11463/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's already decided legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Zouhid Samya inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability and legal qualification regarding a demand for money based on threats to release compromising photographs. The court ruled that the appeal's arguments merely reproduced the legal analysis already thoroughly examined and dismissed by the appellate court, lacking the specific critical analysis required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 360, c. 2, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats the legal grounds already examined and dismissed by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the reasoning underlying the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of critical analysis court of cassation procedural dismissal tentata estorsione corruzione nell'esecuzione forzata ricompensa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 2, lett. a) c.p.p.
Art. 360, c. 2, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUHID SAMYA nato il 01/05/1994 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 111. R.G. 34840 -2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zouhid Samya; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la dichiarazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti, in quanto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come nel caso di specie si sia in presenza di una richiesta di denaro dietro la minaccia di divulgazione di fotografie compromettenti, in assenza di qualsivoglia posizione giuridica tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consig