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Ordinanza — n. 11322/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaints about police bell usage are inadmissible under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the police's use of a house bell lacked proof of the suspect's absence, but the court found this argument generic and already resolved by the lower court. Consequently, the court rejected the procedural defect claims and imposed financial penalties on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals based on generic reiteration of issues already decided by the appellate court without new evidence or specific legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments procedural defect reiteration of issues police investigation procedural costs Cassazione Roma sentenza contumaciale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELINTE NICU nato il 04/09/1970 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti in considerazione della circostanza che il campanello dell'abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell'assenza dell'imputato investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera in modo del tutto generico la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Cons re estensore Il P ent