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Ordinanza — n. 10979/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds regarding non-prosecution and mitigating circumstances in evasion case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution due to the minor nature of the evasion offense and requested generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were too general and failed to engage with the specific reasoning provided in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments that do not confront the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection evasion offense prosecution mitigating circumstances denial procedural costs award aiuto all'evasione di detenuti attenuazione della pena sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASI SALVATORE nato a MESSINA il 02/08/1952 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27613/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio;

Ritenuti i motivi inammissibili perché generici in quanto nono si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.