Italian Court dismisses appeal claiming sentence nullity due to lack of translation for Italian-speaking defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the alleged nullity of the first and second instance judgments due to the absence of a translation. The defendant, who speaks and understands Italian, argued that the lack of translation prevented his conscious participation and full right of defense. The court rejected this claim as legally impermissible and factually unfounded given the evidence of the defendant's language proficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: An appeal based on the absolute nullity of a judgment due to the lack of translation is inadmissible when the accused possesses sufficient knowledge of the language to ensure a conscious participation in the proceedings and a full right of defense.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMBASHI ESMERALT nato il 09/11/1992 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27435/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata traduzione delle sentenza di primo e secondo grado e, quindi, alla nullità assoluta conseguente;
Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché, comunque manifestamente infondato essendoci in atti, come peraltro implicitamente si evince dello stesso motivo di ricorso, la prova che l'imputato parla e conosce la lingua italiana in maniera tale da "consentirgli una consapevole partecipazione al processo e un pieno diritto di difesa" (così il ricorso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 nove ;re 2023