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Ordinanza — n. 10779/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as sanction complaint is generic and lacks specific logical contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10779/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding a sanction, but the court found the complaint generic because it failed to specify the particular profile where the reasoning was illogical or contradictory. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the sanction's validity.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.c.: An appeal based on the illogical or contradictory nature of reasoning is inadmissible if the complaint is generic and fails to specify the precise profile of the alleged error.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint illogical reasoning contradictory motivation court costs sanction complaint Cassazione ordinanza sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URUCI MATTEO nato a AREZZO il 11/04/1992 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Uruci Matteo avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è generico, non essendo specificato il profilo in relazione al quale la motivazione sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore j Pre idente