Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive arguments on criminal charge and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Scrivani Nicolas inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged a lower court's decision regarding a criminal charge under Article 337 of the Penal Code and requested more favorable sentencing. The court rejected these claims because the appeal failed to provide specific arguments addressing the established facts of attempted aggression and the absence of justifying reasons for leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific arguments addressing the factual findings and legal reasoning of the contested judgment, particularly regarding the nature of the offense and the justification for sentencing.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCRIVANI NICOLAS nato a BRONI il 08/11/1983 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Scrivani Nicolas avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo, concernente la motivazione in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni sulla cui base la sentenza impugnata ha escluso che l'imputato si sia limitato ad opporsi ad un intervento energico dell'agente della polizia penitenziaria, precisando che vi è stato un chiaro tentativo di aggressione; ritenuto che il secondo motivo, con il quale ci si duole del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, non tiene conto della motivazione in ordine alla gravità del fatto ed all'assenza di ragioni giustificatrici del più favorevole trattamento invocato dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore L PrOiden