Italian court dismisses appeal claiming resistance to public official was merely refusing document delivery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Annio De Luca inadmissible regarding his conviction for resistance to a public official. De Luca argued he only refused document delivery and issued generic threats, but the court found his conduct involved specific threats to military personnel to obstruct official duties. Consequently, the court ruled the opposition was not a legitimate refusal and ordered the dismissal of the appeal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.; Art. 605 c.p.: Mere refusal to receive a notification does not constitute resistance to a public official when accompanied by specific threats intended to impede the performance of official duties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA ANNIO nato a BENEVENTO il 24/10/1967 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letthitricorsOpropostOnell'interesse di Annio De Luca avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorrente contesta la qualificazione della condotta in,/ relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo di essersi limitato a rifiutare la notifica di un'ordinanza e di aver rivolto generiche minacce; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, lì dove si dà atto che le minacce erano rivolte ai militari per impedire il compimento di un atto d'uffici (notifica dell'ordinanza di sottoposizione a provvedimento cautelare), né può ritenersi che tale comportamento oppositivo sia legittimo, in quanto mera manifestazione del rifiuto della notifica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Pre