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Ordinanza — n. 10302/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of reasoning regarding mitigating circumstances and suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10302/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Miron Valeriu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court's reasoning adequate, noting that judges need not address every favorable element but only those deemed decisive. Consequently, the appeal was rejected because the first instance judgment was logically and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The court of first instance is not required to consider all elements raised by the parties but only those it deems decisive; the appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is adequate and free of logical or legal defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances suspended sentence lack of reasoning Italian criminal procedure attenuazione della pena condono delle spese procedurali deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Miron Valeriu; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod.
Art. 133, cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRON VALERIU nato il 05/01/1975 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Miron Valeriu; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche nonché l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati in quando la Corte di merito ha già respinto le istanze avanzate in appello con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie; che, anche in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il nigli r estensore I