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Ordinanza — n. 10285/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new facts and improper challenge to lower court's fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10285/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Trishia Cosentino inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the lower court's findings on her liability and the existence of an aggravating circumstance regarding the location of the crime. The court ruled that the appeal failed to present new facts or demonstrate a violation of law, as the appellate court had already adequately addressed the defense's arguments during the second instance proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely re-litigates facts already decided by the appellate court without presenting new elements or proving a violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of facts aggravating circumstance online fraud Court of Cassation truffa aggravata commercio elettronico difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 61, n. 5 cod. pen.
234148); quanto alla aggravante, la Corte d'appello ha dato correttamente séguito al principio, ormai più volte ribadito, secondo cui sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006
235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 6, n. 17937 del 22/3/2017
Sez. 2, n. 43706 del 29/9/2016
Sez. 2, Sentenza n. 27132 del 2023
2, Sez. 2, Sentenza n. 27132 del 2023, Masi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO TRISHIA nato a GENOVA il 05/12/1990 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; 150. R.G. 31314 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Trishia Cosentino e la memoria trasmessa in via telematica in data 22.12.2023 insistendo per la sua trattazione in pubblica udienza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo, cumulativamente, alla responsabilità della ricorrente ed alla sussistenza della aggravante contestata, è formulato in termini non consentiti in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata risulta, per un verso, che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi che erano stati articolati su questi punti già con l'atto di appello e di cui ha dato puntualmente e congruamente conto con motivazione puntualmente collegata alle emergenze istruttorie ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (cfr., pag. 3 della sentenza); la difesa, d'altra parte, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); quanto alla aggravante, la Corte d'appello ha dato correttamente séguito al principio, ormai più volte ribadito, secondo cui sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la offerta in vendita on -line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova i/ deceptus, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui si trova l'agente, determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 17937 del 22/3/2017, Rv. 269893;

Sez. 2; n. 43706 del 29/9/2016, Rv. 268450; più recentemente, Sez. 2, 150. R.G. 31314 - 2023 n. 2585 del 28/10/2022, d e p. 2023, n.nn. e Sez. 2, Sez. 2, Sentenza n. 27132 del 2023, Masi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma