Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10264/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as first ground is inadmissible and second ground lacks legal basis regarding prescription start date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10264/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Sergio Bisogni inadmissible, ordering him to pay costs. The first ground was rejected because the Court of Appeal had already addressed the timeliness of the complaint, and the appellant merely offered a different interpretation without new evidence. The second ground was dismissed as the law clearly establishes that the prescription period begins upon the reading of the judgment's operative part, not its subsequent deposit. Consequently, the appeal failed to meet the required legal standards for admissibility or merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint against the lower court's reasoning is merely a reiteration of arguments already considered, or if the appellant fails to demonstrate that the start date of the prescription period differs from the established legal rule regarding the reading of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal prescription period start reading of judgment timeliness of complaint Cassation procedure tardivo pagamento delle spese preclusione per tardività opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019
Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015
277593 - 02 in cui la Corte ha escluso che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza; conf., tra le altre, Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISOGNI SERGIO nato a TORINO il 16/01/1955 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; &'2(. '3\40 R.G. ...1.102--ú 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Segio Bisogni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla tempestività della querela è formulato in termini non consentiti in questa sede: la Corte d'appello, infatti, ha puntualmente e congruamente motivato sulla omologa censura che era stata articolata con l'atto di appello laddove la difesa (cfr., pag. 5 del ricorso) si limita a contrapporre, alle considerazioni svolte dai giudici di merito, una diversa soluzione che, peraltro, tende a retrodatare il momento in cui la persona offesa avrebbe avuto contezza non già della intenzione del ricorrente di appropriarsi del veicolo ma, semplicemente, di non corrispondere il prezzo che era stato concordato per il suo acquisto; rilevato che il secondo motivo del ricorso è a sua volta manifestamente infondato poiché, anche a voler seguire la difesa sulla data di decorrenza del termine di prescrizione del reato, è tuttavia assolutamente pacifico che, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (cfr., Sez. 2 - , n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 - 02 in cui la Corte ha escluso che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza; conf., tra le altre, Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Consig,jiEiéFstersore il Pr