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Ordinanza — n. 10055/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false declaration of identity, citing preclusion against re-evaluating facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10055/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted facts regarding his identity and intent to evade preventive measures. The court rejected this, emphasizing that it cannot re-evaluate evidence or facts already assessed by the trial and appellate courts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the facts or evidence assessed by the courts of first and second instance, limiting its review to legal errors and procedural vices.

Parole chiave

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false declaration of identity preclusion of fact re-evaluation intent to evade measures Cassation review limits criminal appeal inadmissibility prova del dolo inganno sull'identità sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 495 cod. pen.
Art. 92 cod. pen.
art. 92 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCOBONO THOMAS nato a FIRENZE il 24/05/2000 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Thomas Riccobono ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino del 28 settembre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del GIP del Tribunale di Alessandria in ordine al reato di falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità (art.495 cod. pen.). Letta la memoria del difensore di fiducia avv.

MASSIMO DAVI, nell'interesse del ricorrente del 29 gennaio 2024; -Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla penale responsabilità e alla interpretazione dell'art.92 cod. pen. -denuncia il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, ma ciò non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag.3: la prova della sussistenza del dolo ex art. 92 cod. pen. sussiste in quanto l'imputato è stato perfettamente in grado di riferire correttamente parte delle proprie generalità, modificando unicamente il proprio cognome, il che induce a ritenere che l'intenzione fosse quella di eludere l'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui alla misura di prevenzione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C