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Ordinanza — n. 10024/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated recidivism, ruling prior convictions suffice without simple recidivism declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Vallone inadmissible regarding the qualification of aggravated recidivism. Vallone argued for a legal violation concerning the existence and classification of recidivism, while the lower court applied binding precedent requiring only prior definitive convictions at the time of the new crime. The court upheld the lower court's reasoning, stating that specific and adequate motivation regarding social danger is sufficient without a prior simple recidivism declaration.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In cases of contested aggravated recidivism, it is sufficient that the accused had multiple definitive convictions for prior crimes expressing greater social danger at the time of the new offense, with specific and adequate motivation, without the need for a prior declaration of simple recidivism.

Parole chiave

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aggravated recidivism Art. 133 criminal code prior definitive convictions social danger assessment inadmissible appeal Cassation procedure criminal liability messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
284878); la sentenza ha infatti con motivazione immune da vizi logici argomentato in ordine alla natura qualificata della recidiva; in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
284878); la sentenza ha infatti con motivazione immune da vizi logici argomentato in ordine alla natura qualificata della recidiva; in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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S. U. n. 32318 del 30/03/2023
(S. U. n. 32318 del 30/03/2023 , Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE ROBERTO nato a MONZA il 13/07/1972 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Roberto Vallone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano in data 6 giugno 2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale di Monza in ordine ai reati di spendita di banconote contraffatte e di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui agli artt.455 e 496 cod. pen., con la recidiva specifica e reiterata. -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza della recidiva e alla sua qualificazione - è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (pag.

3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. (S. U. n. 32318 del 30/03/2023 , Rv. 284878); la sentenza ha infatti con motivazione immune da vizi logici argomentato in ordine alla natura qualificata della recidiva; in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha poi esaminato il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il eisigIifèestensore Il P