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Ordinanza — n. 10018/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against deportation and sentencing as arguments lack merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10018/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Guan Shilun, Hong Weiwen, and He Xiaoqiang inadmissible regarding both sentencing mitigation and deportation measures. The court found the lower court's reasoning on generic mitigating circumstances and the expulsion order to be logically sound and free from manifest errors. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Cass. art. 364 c.p.p.; The Court of Cassation holds that a lower court's denial of generic mitigating circumstances is unassailable if the reasoning is free from manifest illogicality, requiring only reference to decisive elements rather than an exhaustive review of all arguments.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances deportation measure manifest illogicality appeal inadmissibility Cassazione Roma foreigner expulsion court costs espulsione nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
impugnata ove si evidenzia la presenza di precedenti penali a carico di ciascuno degli imputati (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017
(E-1) 265826-01) e l'inidoneità delle dichiarazioni ammissive degli imputati Hong e Guan (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv.
Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUAN SHILUN (CUI 04YLEUU) nato il 30/11/1997 HONG WEIWEN (CUI 03NUVB2) nato il 26/04/1991 HE XIAOQIANG (CUI 05VGN50) nato il 24/09/1974 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; '

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Guan Shilun, Hong Weiwen, He Xiaoqiang, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da manifeste illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269) - si veda pag. 9 della sent. impugnata ove si evidenzia la presenza di precedenti penali a carico di ciascuno degli imputati (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. (E-1) 265826-01) e l'inidoneità delle dichiarazioni ammissive degli imputati Hong e Guan (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454-01) rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la conferma della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dallo Stato, è manifestamente infondato, poiché sorretto da adeguata e non illogica motivazione e da appropriato esame delle deduzioni difensive in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Rv. 281123-01) - si veda pag. 10 sent. impugnata -; osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il