Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution grounds due to prior criminal record and social alarm. The court rejects the request for alternative evaluation of procedural elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the non-prosecution plea based on the defendant's prior record. The appellant argued for a different assessment of the case facts, but the court found these censure manifestly unfounded. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate procedural elements or substitute their own judgment for the trial court's implicit reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: The appellate court cannot re-evaluate procedural elements or substitute its own judgment for the trial court's implicit reasoning regarding non-prosecution grounds, rendering such appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVETTI ELENA natota CASERTA il 27/12/1969 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOI.I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da Elena Rivetti avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2 febbraio 2021, con la quale era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione in quanto riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 d.lgs. 159 del 2011; Considerato che la Corte territoriale ha ritenuto che i precedenti penali risultanti a suo carico, complessivamente considerati, fossero ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la prevenuta posto in essere un comportamento dimostrativo dell'insofferenza rispetto alle prescrizioni dell'Autorità e, pertanto, di particolare allarme sociale;
Ritenuto, altresì, che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo:
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Rilevato che, sul punto, le censure sollevate dalla imputata sono manifestamente infondate, atteso che sono tese a sollecitare una valutazione alternativa degli elementi processuali, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febb