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Ordinanza — n. 9773/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special court-appointed defense lawyer signature under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9773/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Domenico Marino inadmissible de plano. The appellant attempted to challenge an order from the Tribunal of Surveillance in Genoa, but the filing occurred after August 3, 2017, when a new law mandated that appeals must be signed by a special defense lawyer. The court ruled that the appellant failed to comply with this mandatory requirement, rendering the petition void. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed after the entry into force of Law No. 103/2017 must be signed by a special defense lawyer; failure to do so renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense lawyer requirement Law 103/2017 procedural reform de plano rejection court costs and fine diritto a un difensore requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Law No. 103 of 2017
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO DOMENICO nato a PALERMO il 27/03/19815 avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAbato avvii-o—a-ITél5bir- udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente da Domenico Marino avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova de, 19 ottobre 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio2024.