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Ordinanza — n. 9592/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific critique of the appellate court's reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding recidivism, but the Court found the grounds of complaint were generic and failed to offer a specific critique of the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the decision was upheld because the appellant did not demonstrate how the lower court's arguments were flawed or insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 DPR 309/90; Art. 366 c.p.p.: A recourse is inadmissible if the grounds of complaint are generic and do not provide a specific critique of the arguments supporting the contested decision.

Parole chiave

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recidivism inadmissibility generic grounds lack of specific critique DPR 309/90 court costs Cassa delle ammende legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 DPR 309/90
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCELLINI LUCIANO nato a DOMODOSSOLA il 10/03/1969 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dalla Corte di appello di Milano in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 3243/2023 del 26/10/2022); visto il ricorso proposto da Mocellini Luciano a mezzo del difensore; considerato che la sentenza di annullamento ha riguardato esclusivamente il profilo riguardante la ritenuta recidiva, avendo la Corte di Cassazione rilevato un difetto motivazionale con riferimento alla relazione qualificata tra i precedenti penali annoverati dall'imputato ed il reato per il quale di procede (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90).

Considerato che la sentenza impugnata in questa sede si è attenuta ai principi richiamati nella pronuncia di annullamento, offrendo ampia e puntuale motivazione a sostegno della ritenuta recidiva, immune dai vizi segnalati nel ricorso Considerato che le ragioni di doglianza risultano generiche, prive di reale confronto con la decisione impugnata, non scandite da una critica alle argomentazioni poste a fondamento del decisum suscettibile di incrinare il ragionamento spiegato dai giudici in motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Prs