Italian court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sakhi Hanane inadmissible due to lack of admissible grounds. Hanane argued for violations regarding the agent's participation and the subjective element of the crime, but the court found these were merely factual complaints. Consequently, the appeal was rejected, and Hanane was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on violations of law or defects in reasoning, not on mere factual complaints or dissatisfaction with the judge's assessment of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKHI HANANE nato il 09/06/1987 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sakhi Hanane; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione e colpevolezza dell'agente, alla qualificazione del reato e all'elemento soggettivo dello stesso è proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 3, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa evidenziati, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P sidente