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Ordinanza — n. 9245/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not registered in the special barroll for the Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing lawyer was not registered in the special barroll required for this court. The lower court had imposed a fine for a specific administrative offense, and the appeal was submitted by a non-qualified legal representative. The court ruled that the lack of registration constitutes a fatal defect preventing the valid initiation of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not signed by a lawyer registered in the special barroll for the Court, as this requirement is essential for the validity of the litigation act.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility special barroll registration unqualified legal representative fatal defect in filing procedural standing requirements difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
attestazione in atti), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ,yr2A--(-> ) sul ricorso proposto da: IZOUI YOUSSEF nato il 03/02/1983 avverso la sentenza del 11/09/2023 del GIUDICE DI PACE di TORINOks) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e,

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Torino ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro quindicimila di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater d. Igs. n. 286 del 1998. Considerato che l'impugnazione avverso il descritto provvedimento, qualificata - di ufficio - come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con ordinanza del Tribunale di Torino, in funzione di appello, emessa in data 7 novembre 2023, è proposta dal difensore non abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte (cfr. appello a firma dell'avv.

Alberto Bosio del 24 ottobre 2023). Ritenuto che l'impugnazione, proposta da difensore che non risulta iscritto tra gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione (cfr. attestazione in atti), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il