Criminal appeal dismissed for generic grounds; appellant failed to address specific facts regarding anomalous joint offense under Art. 116 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant merely complained about the alleged erroneous application of Article 116 of the Penal Code without engaging with the specific factual arguments presented by the appellate court. The court rejected the appeal because the grounds were too general and did not confront the detailed reasoning regarding the anomalous joint offense and the causal link between the violent act and the appellant's contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and specific, failing to confront the factual and legal arguments of the contested judgment regarding the elements of the crime.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARSHAD MOHAMMED nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 21/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 177. R.G. 34714 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Arshad Mohammed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto il ricorrente si è limitato a lamentare l'erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen. senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. I giudici di appello, con motivazione adeguata e coerente con il compendio istruttorio, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno ritenuto la sussistenza del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., valorizzando il rapporto di stretta conseguenzialità tra le condotte dell'autore della condotta violenta e quelle con le quali il ricorrente ha fornito il suo apporto causale alla consumazione del reato di cui al capo di imputazione (vedi pag. 2 della sentenza impugnata e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consi e Esterrsare Il Pre,s4