Cassation appeal dismissed for lack of interest due to generic appeal grounds regarding non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on was generic and lacked sufficient interest. The appellant merely requested recognition of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code without providing specific factual arguments or evidence. Consequently, the Court held that admitting such a vague complaint would yield no favorable outcome in a retrial, as the appellate court had already addressed the gravity of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible for lack of interest when the grounds are generic and do not allow for a favorable outcome in the retrial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANELLA FRANCESCA nato a COMISO il 22/12/1971 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 165. R.G. 33717-2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesca Giordanella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., è dedotto in carenza di interesse. La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa, nella memoria conclusiva depositata nel giudizio di appello, si è limitata a chiedere il riconoscimento della causa di non punibilità «ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen.
» (vedi conclusioni scritte depositate il 6 dicembre 2022). Deve ribadirsi, pertanto, il principio, di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). rilevato, peraltro, che l'invocata tenuità del fatto è del tutto incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello in ordine alla congruità della pena irrogata rispetto alla particolare gravità del fatto (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigliergtste sore _ Il P