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Ordinanza — n. 9090/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for threats and defamation due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9090/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Rodolfo Cono inadmissible and ordered him to pay court costs. Cono challenged his conviction for threats and aggravated defamation, arguing violations of law and evidentiary errors. The court rejected these claims because they were either repetitive of lower court arguments, sought to reconstruct facts using improper criteria, or failed to meet strict procedural deadlines for raising specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 612 cod. pen.; Art. 595 cod. pen. Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely repeat lower court arguments without specific legal grounds, attempt to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court, or raise issues not previously raised in the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Supreme Court Admissibility Appeal Grounds Exhaustion Procedural Barriers Criminal Appeal Review minaccia all'ordine pubblico violenza o minaccia contro le autorità pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 612 cod. pen.
Rilevato che Riturante Rodolfo Cono ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia ex art. 612 co.
Art. 595 cod. pen.
e di diffamazione aggravata ex art. 595 co.
art. 131- bis cod. pen
3); 4.Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131- bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITURANTE RODOLFO CONO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/08/1976 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Riturante Rodolfo Cono ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia ex art. 612 co. 2 cod. pen. e di diffamazione aggravata ex art. 595 co. 3 cod. pen.; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto caratterizzato da doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); 3.Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, l'inattendibilità delle persone offese, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); 4.Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (pag. 2 e 3); 4.1.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co