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Ordinanza — n. 8698/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic mitigating circumstances not covered by appeal concordat rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8698/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for broader recognition of generic mitigating circumstances, but the court held that appeals against sentences issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are limited to specific grounds regarding the will to enter the concordat, prosecutor consent, and divergent content. Since the appellant's complaint concerned the evaluation of mitigating factors rather than these exclusive grounds, the appeal fell outside the permissible scope.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Appeals against concordat sentences are admissible only for defects in the will to enter the concordat, prosecutor consent, or divergent content, excluding complaints on waived grounds, non-evaluation of conditions for acquittal, or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility concordat in criminal proceedings generic mitigating circumstances Article 599-bis Code of Criminal Procedure scope of appeal grounds decisione di estensione concorso di motivi di sospensione pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Arena Francesco Gaetano propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania per i reati di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, commi 1 e 5, e 73 commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con altro soggetto per cui si procede separatamente (in Catania, il 24/08/2020).
art. 599-bis cod. proc. pen
Arena Francesco Gaetano propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA FRANCESCO GAETANO nato a CATANIA il 07/10/1993 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA\dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Arena Francesco Gaetano propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 5, e 73 commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con altro soggetto per cui si procede separatamente (in Catania, il 24/08/2020). Ritenuto che il motivo di ricorso - con cui si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in ordine alla mancata massima estensione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche - è inammissibile.

Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P