Cassation court dismisses appeal as admissible grounds were already reviewed and rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the cited legal grounds were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the territorial courts. The appellant raised issues regarding statutory violations, lack of motivation, and excessive sentencing, but failed to provide specific comparisons against the lower court's adequate legal reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal could not be entertained in the interest of legal certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based on grounds already examined and rejected by the territorial court, or lacking specific comparison with the lower court's reasoning, are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENTA MICHELE nato a SIRACUSA il 31/03/1998 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Amenta Michele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che, in riforma della pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Siracusa, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando l'affermazione di responsabilità per i reati ascrittigli. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva; motivazione contraddittoria e illogica in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e carenza di motivazione con riguardo al disposto aumento di pena per la continuazione applicato in misura eccessiva rispetto al fatto contestato) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 4 e 5), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Ritenuto, inoltre, che non sono deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (p. 5). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile jf ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore