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Ordinanza — n. 8593/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing was below statutory minimum due to lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8593/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued the sentence was below the statutory minimum due to insufficient reasoning, but the lower court provided a detailed argumentative framework justifying the penalty based on the crime's severity and the defendant's negative personality. The court rejected the claim because cassation review cannot re-evaluate the congruity of the sentence if the first-instance judgment was not arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate the congruity of the sentence if the first-instance judgment was not arbitrary or illogical, and the statutory minimum is not a ground for inadmissibility absent a clear error in reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Statutory Minimum Penalty Sentencing Congruity Review Inadmissible Appeal Judicial Discretion proporzionalità della pena adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 95 d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRINO GAETANO nato a PALERMO il 09/10/1969 avverso la sentenza dei 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Pirino Gaetano, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 con condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 240,00 di multa.

Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del minimo edittale. Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado, evidenziando come la stessa non possa essere suscettibile di ulteriori riduzioni, tenuto conto della entità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti. Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre