Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive argument already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Andaloro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Andaloro argued that the lower court failed to reclassify a specific drug purchase charge under Article 73, Paragraph 5 of the 1990 Decree-Law No. 309. The court rejected this claim as it merely repeated a legal argument that had already been thoroughly examined and dismissed by the appellate court in a coherent manner.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90; The court holds that an appeal argument is inadmissible if it is a reproduction of a legal profile already adequately examined and rejected by the court of first instance with a logical and coherent argumentative path.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDALORO SALVATORE nato a CATANIA il 16/07/1979 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvatore Andaloro ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 15 maggio 2023 che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Gup Tribunale di Roma di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) e a plurimi reati scopo di cui agli art. 73 d.P.R. n. 309/90 ( capi 13, 25, 31, 34, 38 45, 46), ha riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90 in relazione ai reati di cui ai capi 31 e 38, ha rideterminato la pena in anni 5 mesi 9 giorni 10 di reclusione.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato contestato al capo 13 in quello di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte ha spiegato che la contestazione in esame aveva riguardo all'acquisto di hashish in quantitativo significativo, per un controvalore di 5000 euro, e che dalle intercettazioni era emerso che tale operazione si inseriva in un contesto di acquisti reiterati.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 14 febbraio 2024 Il Consi