Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Spinelli Dario inadmissible and ordered him to pay legal costs. The Tribunal of Ancona had previously rejected his request to separate custodial titles and return them, but the higher court focused on procedural defects rather than the merits. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, the appeal must be signed by a defense attorney registered with the Special Bar of the Court of Cassation, a requirement the appellant failed to meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Appeals filed without the signature of a defense attorney registered with the Special Bar of the Court of Cassation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DARIO nato a VERONA il 15/10/1971 avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Spinelli Dario di scorporo di titoli custodialie e di restituzione in termini; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'