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Ordinanza — n. 8271/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic arguments under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8271/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Scognamiglio inadmissible due to a lack of specificity in its grounds. The appellant alleged a defect in motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but offered only generic arguments devoid of legal or factual support. Consequently, the court ruled that no fault existed in the rejection, yet still ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 106 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and fails to correlate its arguments with the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic arguments defect in motivation procedural costs Cassazione Roma Art. 129 code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 106 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO SALVATORE nato a NAPOLI il 06/01/1991 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; P\ Rilevato che il ricorso presentato da Scognamiglio Salvatore, con cui deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché non specifico, prospettando deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, senza correlarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.