Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8243/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for failure to critically analyze sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8243/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Mouomine Hamid's appeal inadmissible because it failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning regarding the minor gravity of the offense. The court found the first-instance judgment correctly applied the statutory requirement to evaluate all indicia of drug trafficking, noting the defendant's continuous, organized involvement with dozens of addicts over several months. Consequently, the conviction for drug trafficking was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal against a conviction for minor drug trafficking is inadmissible if the appellant fails to critically analyze the factual findings and legal reasoning of the lower court, particularly regarding the assessment of all indicia of organized drug distribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction minor gravity offense inadmissible appeal critical analysis requirement organized drug distribution dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUOMINE HAMID nato il 26/05/1983 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Mouomine Hamid — il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso l'ipotesi della "minore gravità", sul rilievo che l'imputato, per diversi mesi, unitamente ad altri correi, aveva svolto in maniera ininterrotta l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish, venendo a contatto con decine di tossicodipendenti, attività organizzata pur in maniera rudimentale, e interrotta solo dall'avvenuta carcerazione, il che denota una significativa capacità di approvvigionamento della droga e, quindi, l'esistenza di contatti non certo occasionali con il narcotraffico, certamente ostativi alla qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.