Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7066/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse against sentencing and recidivism application dismissed as generic challenge to discretionary powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing and the application of recidivism, arguing against the court's discretion. The court ruled that the appeal constituted a generic criticism of the lower court's properly exercised discretionary powers regarding the annulment of recidivism effects.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A generic challenge to the exercise of discretionary powers by the trial judge regarding sentencing or recidivism constitutes inadmissible recourse.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic criticism discretionary powers recidivism application sentencing review inadmissible recourse Cassazione ordinanza penal procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASMI AYMEN nato il 24/03/1989 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla determinazione della pena e alla applicazione della recidiva costituisce generica censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito correttamente esercitati in relazione al concreto annullamento degli effetti della recidiva dalla equivalenza con le attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024