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Ordinanza — n. 6221/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses request for remission of penalty as only specific parties under Art. 45 CPP are authorized.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the request for remission inadmissible because it was filed by a person not authorized under Article 45 of the Code of Criminal Procedure. The applicant, claiming to be the victim, attempted to invoke the exceptional remedy, but the law strictly limits standing to the prosecutor, the public prosecutor, or the accused. Consequently, the court rejected the claim and ordered the applicant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. proc. pen.; Only the prosecutor, public prosecutor, or accused may request remission of penalty, excluding the victim.

Parole chiave

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remission of penalty legitimate standing Code of Criminal Procedure procedural inadmissibility victim's rights procuratore generale public prosecutor

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 cod. proc. pen.
E', invero, pacifico il principio secondo cui, atteso il carattere eccezionale dell'istituto della rimessione, deve escludersi che siano legittimati a chiederne l'applicazione soggetti diversi da quelli tassativamente indicati nell'art. 45 cod.
art. 45 cod. proc. pen
E', invero, pacifico il principio secondo cui, atteso il carattere eccezionale dell'istituto della rimessione, deve escludersi che siano legittimati a chiederne l'applicazione soggetti diversi da quelli tassativamente indicati nell'art. 45 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 3006 del 24/06/1992 Cc.
(Sez. 1, Ordinanza n. 3006 del 24/06/1992 Cc. (dep.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: FUSCO EMANUELE MICHELANGELO nato a NAPOLI il 20/10/1978 trasmessa dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD con ordinanza del 16/10/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti; esaminata l'istanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano La richiesta di rimessione, peraltro genericamente motivata, proposta da Emanuele Michelangelo Fusco perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto persona offesa dal reato.

E', invero, pacifico il principio secondo cui, atteso il carattere eccezionale dell'istituto della rimessione, deve escludersi che siano legittimati a chiederne l'applicazione soggetti diversi da quelli tassativamente indicati nell'art. 45 cod. proc. pen., e cioè procuratore generale presso la corte d'appello, Pubblico Ministero presso il giudice procedente e imputato. (Sez. 1, Ordinanza n. 3006 del 24/06/1992 Cc. (dep. 15/10/1992 ) Rv. 192023 - 01 Rilevato, pertanto, che alla inammissibilità segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processu