Cassation court dismisses appeal as identical grounds were already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing liability regarding seized substances, but the court found these arguments identical to those previously rejected. Consequently, the court refused to re-evaluate the evidence, upholding the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: When an appeal relies on grounds identical to those already rejected by the court of appeal, the cassation court must declare the appeal inadmissible without re-examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAIJIR OUSSAMA nato il 28/04/2002 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mhaijir Oussama OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità adducendo l'uso personale della sostanza sequestrata è riproduttivo di identico motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello, oltre che declinato in fatto nella parte in cui, a fronte dell'enunciazione degli elementi a sostegno della destinazione a terzi della sostanza rinvenuta (dichiarazioni dei soggetti che ebbero a ricevere uno spinello ed il rinvenimento di due bilancini di precisione che erano insieme allo stupefacente), tende a rappresentare una difforme ricostruzione delle risultanze probatorie chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente effettuato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08